Problemi di volo al di fuori dell’UE: 3 casi che devi conoscere per far valere i tuoi diritti di passeggero
giovedì 21 febbraio 2019
In caso di disservizi di volo come ritardi prolungati (dalle 3 ore in su), cancellazioni o negati imbarchi per overbooking puoi reclamare una compensazione ai sensi del Regolamento CE 261/2004. Questo regolamento si applica a tutti i voli in partenza dal territorio di uno Stato dell’Unione Europea e ai voli in partenza da uno Stato extra-comunitario e con destinazione uno Stato comunitario, se operati da una compagnia aerea comunitaria.
Noi che questo regolamento lo conosciamo bene sappiamo che ci sono alcuni angoli ombreggiati, delle situazioni che possono risultare poco chiare, difficili da interpretare per un passeggero, come ad esempio i voli in code sharing o i casi di perdita della coincidenza. In questo articolo abbiamo deciso di fare un po’ di luce con tre esempi concreti che ti aiuteranno a far valere i tuoi diritti quando viaggi in aereo.
Se hai avuto una brutta esperienza come queste, recentemente o negli scorsi anni, puoi controllare gratuitamente il tuo volo attraverso il nostro calcolatore.
Ritardi, cancellazioni e overbooking in paesi non appartenenti all'UE: il Regolamento in Svizzera, Norvegia e Islanda
Il primo caso su cui vogliamo puntare il nostro faro è quello degli Stati extra-comunitari che devono sottostare al CE 261/2004. Stiamo parlando di Svizzera, Norvegia e Islanda. Infatti, questi tre Stati, dove per esempio la moneta unica non è accettata, sono considerati alla pari delle nazioni dell’Unione Europea quando si tratta di disservizi aerei.
Le compagnie aeree con sede in questi paesi, dal punto di vista giuridico, sono giudicate nello stesso modo di quelle con sede in uno Stato membro quindi, nel caso in cui il tuo volo sia operato da un vettore svizzero, norvegese o islandese, hai diritto a una compensazione (sempre che il disservizio soddisfi gli altri termini del Regolamento).
Esistono tuttavia alcune restrizioni, come per esempio in Svizzera. Nei tribunali elvetici non tutte le sentenze della Corte di Giustizia Europea vengono applicate e i giudici sembrano pronunciarsi molto spesso in favore delle compagnie aeree. Ad esempio, l'importantissima sentenza Sturgeon, che nel 2009 ha stabilito che il ritardo di volo di almeno 3 ore è da considerarsi pari alla cancellazioneー dando diritto ai passeggeri a reclamare un risarcimento ー non è applicabile.
Il tuo volo è decollato dall’UE senza problemi, ma hai perso la coincidenza in uno Stato al di fuori dell'UE: ecco quando puoi richiedere una compensazione
Prendiamo in considerazione un secondo caso. Il tuo aereo lascia l’UE, o uno dei tre Stati sopracitati, senza che occorrano problemi, e atterra in uno Stato extra-comunitario dove dovresti prendere un altro volo in coincidenza; questo, però, viene cancellato e tu raggiungi la destinazione finale con più di 2 ore di ritardo: hai diritto a una compensazione? La risposta è sì!
Ok, sappiamo che anche spiegata così la situazione può apparirti poco nitida, perciò meglio affidarsi a un esempio concreto.
Diciamo che il tuo volo Emirates con destinazione finale Sydney lascia Roma in perfetto orario e arriva a Dubai, dove ti aspetta il volo in coincidenza, senza alcun imprevisto. Poi, arrivato qui, vieni informato che il tuo Dubai-Sydney è stato cancellato e arriverai in Australia il giorno seguente a quello programmato. Ebbene, anche in questo caso hai diritto a una compensazione, e ti spieghiamo anche perché. Recentemente, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la compagnia aerea con cui prenoti il tuo viaggio è responsabile per l’intera prenotazione. Il tuo biglietto viene considerato come un unico, non importa quante coincidenze siano necessarie per raggiungere la destinazione finale: ciò che conta è da dove inizia il tuo viaggio e quando atterra il tuo ultimo volo.
Se in casi del genere, in seguito a una cancellazione ti è capitato raggiungere la tua meta con più di due ore, oppure, in seguito a un ritardo, con più di tre, ti consigliamo di presentare un reclamo.
Volo in code sharing: qual è il vettore responsabile?
L’ultimo punto un po’ oscuro che vogliamo illuminare è quello dei voli operati in code sharing. Qualche settimana fa avevamo stilato una guida molto dettagliata su cosa significa volo in code sharing, sul perché le compagnie aeree stipulino certi accordi e quali questi siano per i vettori più importanti.
Vediamo, allora, quali sono i tuoi diritti in qualità di passeggero sui voli operati in code sharing e anche questa volta partiamo da ciò che ha stabilito la Corte di Giustizia Europea. Secondo il Regolamento, in caso di disservizi occorsi su voli in code sharing, la responsabilità è sempre dell’Operating Carrier, cioè il vettore che opera effettivamente il volo, e mai della Marketing Airline, cioè il vettore che vende solamente il biglietto.
E per schiarirti maggiormente le idee, ecco quanto appena detto tradotto in fatti. Sei negli States e devi tornare in Italia, trovi una buona offerta sul sito di Delta Air Lines e prenoti. Nonostante Delta apponga inizialmente il proprio codice (e.g. DL 9667) sulla conferma della prenotazione inviatati via email, il volo viene operato da Alitalia, e l’aeromobile su cui ti imbarchi appartiene effettivamente alla nostra compagnia di bandiera. Essendo Alitalia un vettore europeo, se occorre un disservizio hai diritto a una compensazione anche se l’aeroporto di partenza si trova negli Stati Uniti. In caso contrario invece, diciamo un volo venduto da Alitalia ma operato da una compagnia aerea americana e in partenza dal suolo americano, non puoi presentare alcun reclamo.
Speriamo questo articolo possa aiutarti a dissipare qualche nube così da far valere i tuoi diritti di passeggero ogni qualvolta che puoi.
Ma in caso abbia ancora dei dubbi non esitare a contattarci oppure controlla direttamente il tuo volo.
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