Sentenza Sturgeon: parità di diritti tra passeggeri di voli in ritardo e passeggeri di voli cancellati
lunedì 19 novembre 2012
Con la sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009, vengono riconosciuti ai passeggeri di voli in ritardo gli stessi diritti dei passeggeri il cui volo è stato cancellato. L’idea di fondo è che il danno subito da entrambe le categorie di passeggeri , ovvero “la perdita di tempo”, è il medesimo.
Le parti in causa
La controversia in tale sentenza vedeva contrapposti, da una parte, il sig. Sturgeon e la sua famiglia alla compagnia aerea Condor Flugdienst GmbH e, dall’altra, il sig. Böck e la sig.ra Lepuschitz alla compagnia aerea Air France SA in merito al rifiuto opposto da tali compagnie di offrire una compensazione pecuniaria a detti passeggeri, giunti agli aeroporti di destinazione con ritardi rispettivamente di 25 e di 22 ore.
Il negato risarcimento
La Condor e l’Air France respingevano la richiesta, facendo appello a quanto previsto dal regolamento n. 261/2004, nel punto in cui veniva stabilito che solo in caso di cancellazione di volo le compagnie sono tenute a rimborsare i propri passeggeri. In aggiunta, veniva dichiarata come causa del ritado alcuni inconvenienti tecnici.
La Corte chiamata a fare chiarezza
La Corte Europea è stata, pertanto, chiamata a far chiarezza riguardo a come i ritardi aerei debbano essere considerati ai sensi degli artt. 2, lett. l), e 5 del regolamento n. 261/2004, quando tale ritardo è prolungato, quali diritti abbiano i passeggeri che incorrono in tali disagi ed infine, se un problema tecnico all’aeremobile rientri o meno nella nozione di «circostanze eccezionali», ovvero, sia al di fuori della sfera di responsabilitá della compagnia aerea.
La sentenza
In merito a tali questioni, la Corte Europea ha dichiarato che un problema tecnico occorso ad un aeromobile non puó rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali». Inoltre, a meno che un vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato sia dovuto a circostanze fuori dal suo controllo, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, è in dovere di risarcire i passeggeri.
Disagio provocato ai passeggeri e rimborso
Nella sentenza viene, inoltre, specificato che, sebbene un ritardo ed una cancellazione abbiano caratteristiche ben distinte, entrambi gli inconvenienti hanno in comune il disagio provocato ai passeggeri in termini di tempo perso e pertanto, se il ritardo portato da un vettore è corrispondente o superiore alle tre ore, esso deve risarcire i passeggeri per una somma che va dai 250,00€ ai 600,00€.
Per il comunicato Stampa della Commissione Europea clicca qui.
Il team di Volo In Ritardo.it
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