La Corte di Giustizia europea: sì alle compensazioni per voli in coincidenza fuori dalla UE!
giovedì 18 luglio 2019
La settimana scorsa, la Corte di Giustizia europea ha dato una grossa mano ai passeggeri che hanno difficoltà a far rispettare i propri diritti nei confronti delle compagnie aeree, stabilendo un importante precedente e ampliando il numero di casi in cui è possibile chiedere una compensazione in seguito alla perdita di una coincidenza.
Il caso
Un gruppo di passeggeri acquistò da CSA (Czech Airlines) un biglietto da Praga a Bangkok, con scalo ad Abu Dhabi. La compagnia ceca operò il volo nella prima tappa, atterrando in orario.
La seconda tratta fu invece gestita da un aereo e da personale di Etihad Airways, compagnia aerea non comunitaria e per questo non tenuta a compensare passeggeri per ritardi o cancellazioni, a meno che non decolli dall’Unione europea. Questa seconda parte del viaggio ha accumulato all’arrivo un ritardo di oltre 8 ore.
Alla richiesta di compensazione dei passeggeri, CSA (che vendendo i biglietti ha stipulato un contratto con gli acquirenti) ha risposto che non può essere ritenuta responsabile in base al regolamento CE 261/2004, in quanto il ritardo è stato accumulato da un secondo vettore, extra-europeo, e in una tratta non coperta dal regolamento comunitario.
La sentenza
Volo in Ritardo da tempo è in prima linea anche su questo fronte, avendo diversi casi simili in discussione nei tribunali di alcuni paesi europei, in particolare in Francia, per cui c’era attesa tra i nostri esperti legali riguardo la pronuncia della Corte.
nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per l’aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell’ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo.
I giudici hanno sostenuto la stessa tesi che i nostri avvocati difendono in altri casi giudiziari, ossia che il vettore europeo – in questo caso CSA – è colui che avendo venduto il biglietto ha stipulato il contratto e che è quindi tenuto ad assicurarsi che ne vengano rispettate le condizioni (in questo caso l’orario d’arrivo a destinazione, ossia Bangkok). Nonostante il ritardo sia stato causato da un’altra compagnia aerea, per conto di CSA, è sempre il vettore europeo a essere responsabile nei confronti del passeggero, per cui deve tutelare i propri clienti pagando €600 di compensazione a testa.
Qui puoi trovare il testo integrale della sentenza, in italiano.
Quali gli effetti di questa sentenza?
Come in passato in questo oppure quest'altro caso, la Corte di Giustizia europea ribadisce che il passeggero è parte debole nel contratto che viene stipulato con la compagnia aerea. È importante notare anche il significato di questa sentenza, che va oltre il caso specifico: le compagnie aeree non possono limitarsi a vendere biglietti e guadagnarci, senza assumersi i rischi e le responsabilità che il loro servizio implica.
Nel caso giudiziario di cui si parla in questo articolo, CSA ha sostenuto di non poter essere considerata responsabile per un disagio causato da una seconda compagnia aerea nella parte finale del viaggio, nonostante l’incarico a quest’ultima compagnia fosse stato affidato proprio da CSA.
Immaginiamo uno scenario simile, ma in un contesto diverso. Un consumatore acquista una camicia su un negozio online, con consegna a domicilio. Il pacco non arriva a destinazione e, al reclamo del cliente, il negozio risponde che il pacco è stato perso dal corriere, per cui per eventuali rimborsi, il cliente dovrà contattare il corriere stesso. Avrebbe poco senso, perché il consumatore ha scelto e pagato il negozio online, che potrà e dovrà rimborsare il proprio cliente e poi chiedere i danni al corriere.
Viceversa, le compagnie aeree spesso adottano la tattica di addossare ad altri – senza portare prove a propria discolpa come previsto dai regolamenti – le responsabilità dei disservizi o dei disagi provocati ai passeggeri.
Parte della missione di Volo in Ritardo è proprio dare più forza ai viaggiatori e consumatori che non hanno la possibilità di combattere, a volte fino in tribunale, contro compagnie aeree che in questo approfittano del loro status. Continueremo a portare davanti ai giudici casi come questo e tutti quelli che vedono una palese violazione dei diritti dei viaggiatori, sicuri che i principi che regolano l’Unione europea in materia di consumi siano dalla nostra parte!
Noi di Volo-in-Ritardo.it siamo esperti del mondo dei viaggi. Con una profonda conoscenza dei diritti dei passeggeri e delle più importanti compagnie aeree mondiali, aiutiamo i viaggiatori come te a ottenere una compensazione per un volo in ritardo, cancellato o in overbooking. Sai che hai 2 anni di tempo dalla data del volo, per richiedere un rimborso e una compensazione? Conosci meglio i tuoi diritti o controlla gratuitamente il tuo volo.
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