Sentenza 26/02/2013: diritto al rimborso per perdita di coincidenza

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Sentenza 26/02/2013: diritto al rimborso per perdita di coincidenza

I passeggeri di un volo con una o più coincidenze hanno diritto ad una compensazione pecuniaria qualora il volo raggiunga la destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore. 

Con questa sentenza anche i passeggeri che perdono un volo di coincidenza hanno diritto ad essere ricompensati se il loro volo arriva a destinazione finale con tre o più ore di ritardo. Questo  è quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea.

Non importa, dunque, se il volo iniziale non abbia superato i limiti di ritardo stabiliti dal diritto dell’Unione, poiché in caso di volo con una o più coincidenze, la compensazione pecuniaria forfetaria viene determinata in funzione del ritardo rispetto all'orario d’arrivo previsto alla destinazione finale, da intendersi come la destinazione dell’ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero.

Va, inoltre, precisato che la compensazione spettante ad un passeggero ai sensi del regolamento in tali circostanze, va in aggiunta e non in sostituzione alle misure di assistenza al passeggero che la compagnia aerea deve rispettare in caso di ritardo del volo.  La Corte ricorda che “l’obiettivo di protezione dei consumatori, e, quindi, dei passeggeri del trasporto aereo, è idoneo a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per gli operatori economici”.

Per il testo integrale della sentenza clicca qui.

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