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Le parti in causa
La controversia in tale sentenza vedeva contrapposti diversi attori. Da una parte il sig. Sturgeon e la sua famiglia in causa con la compagnia aerea Condor Flugdienst GmbH, dall’altra il sig. Böck e la sig.ra Lepuschitz in casua con la compagnia aerea Air France SA, l'accusa era invece la stessa: il rifiuto opposto da tali compagnie a offrire una compensazione pecuniaria ai propri passeggeri, dopo averli portati a destinazione con rispettivamente 25 e di 22 ore di ritardo.
Il negato risarcimento
La Condor e l’Air France respingevano la richiesta, facendo appello a quanto previsto dal Regolamento CE 261/2004, nel punto in cui veniva stabilito che solo in caso di cancellazione di volo i vettori aerei sono tenuti a rimborsare i propri passeggeri. In aggiunta, venivano dichiarati come causa del ritardo alcuni inconvenienti tecnici.
La Corte chiamata a fare chiarezza
La Corte Europea è stata, pertanto, chiamata a far chiarezza. In particolare, era necessario chiarire:
- come debbano essere considerati i ritardi aerei ai sensi degli art. 2, lett. l) e 5 del Regolamento;
- quando sono da considerarsi prolungati;
- quali sono i diritti dei passeggeri che incorrono in tali disagi;
- se un problema tecnico all’aeremobile rientri o meno nella nozione di “ circostanze eccezionali”, ovvero, se sia al di fuori della sfera di responsabilità della compagnia aerea
In merito a tali questioni, la Corte Europea ha dichiarato che un problema tecnico occorso a un aeromobile non può rientrare nella nozione di "circostanze eccezionali". Inoltre, a meno che un vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato sia dovuto a circostanze fuori dal suo controllo, inevitabili anche se adottate tutte le misure del caso, è sempre in dovere di risarcire i passeggeri.
Disagio provocato ai passeggeri e risarcimento
Nella sentenza viene, inoltre, specificato che, sebbene un ritardo e una cancellazione abbiano caratteristiche ben distinte, entrambi gli inconvenienti hanno in comune il disagio provocato ai passeggeri in termini di tempo perso e, pertanto, se il ritardo è corrispondente o superiore alle tre ore, il vettore deve risarcire il passeggeri per una somma che va dai €250€ ai €600.
Hai ancora dei dubbi? Scopri di più sui tuoi diritti in caso di ritardo prolungato oppure leggi il comunicato stampa della Commissione Europea.
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